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Versamento ed esenzioni IMU - Ultime disposizioni aggiornate al 6 Dicembre - Calcolatore IMU

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare prot. 25501 del 20 novembre 2012 ha chiarito le modalità di applicazione dell’esenzione
Versamento ed esenzioni IMU - Ultime disposizioni aggiornate al 6 Dicembre - Calcolatore IMU

Adempimenti IMU

ESENZIONI IMU FABBRICATI INAGIBILI

Nuove indicazioni ai fini dell'esenzione Imu fabbricati inagibili per sisma.

Con decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata disposta - per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente - l’ESENZIONE IMU (imposta municipale propria) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare prot.25501 del 20 novembre 2012 (pubblicata sul sito web del Comune) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’esenzione.
La circolare, tuttavia, non fornisce indicazioni puntuali ed esaustive e pertanto il Comune ha provveduto a chiedere ulteriori chiarimenti. Nelle more della risposta, si ritiene di dover applicare la normativa nel modo sotto riportato, con la precisazione che se il Ministero fornirà un’interpretazione diversa, si provvederà al recupero dell’imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Linee interpretative:

  1. per gli immobili con ordinanza “F” (fabbricati intrinsecamente agibili che non possono essere utilizzati per rischio esterno) e per quelli agibili in “zona rossa” (fabbricati che sebbene agibili non possono essere utilizzati per il divieto di accesso alla “zona rossa) non spetta l’esenzione ma solo la riduzione al 50% della base imponibile, dalla data dell’evento sismico fino alla data in cui possono essere utilizzati. L’aliquota da applicare è quella utilizzata prima dell’evento sismico. Così, ad esempio, se si trattava di abitazione principale si continuerà ad utilizzare l’aliquota prevista per l’abitazione.
  2. per gli immobili con ordinanza “B” (fabbricati temporaneamente agibili) spetta l’esenzione dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;
  3. per gli immobili con ordinanza “C” (parzialmente agibili) e per quelli con ordinanza “E” (inagibili) l’esenzione spetta dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L’esenzione opera solo per i fabbricati che siano oggetto di ordinanze sindacali adottate entro il 30 novembre 2012.

In assenza di ordinanza, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre, la distruzione o inagibilità totale o parziale del fabbricato al Servizio Tributi, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Le dichiarazioni di inagibilità devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune.

Si comunica, infine, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrebbe a breve emanare una seconda circolare con riferimento ai fabbricati produttivi per quali non sono state emesse ordinanze sindacali.

Esenzione IMU per edifici inagibili
Il modulo deve essere presentato soltanto per quei fabbricati che non sono oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità.
Scadenza presentazione dichiarazione 30 Novembre 2012