Via Matteotti n. 7 - Piano Terra
44047 - Sant'Agostino
Tel. 0532 844417
Ufficiali di Stato Civile / Anagrafe:
Bagnara Rita
Canella Marisa
Diegoli Cristina
Martinelli Lorenzo
Neri Mara
Responsabile di Settore: Daniela Campanini
Orari di Apertura al Pubblico
Calendario aperture nella giornata del Sabato
Il richiedente, cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, può:
A seguito della presentazione o invio della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero, il richiedente non cittadino italiano, sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero.
I Cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:
direttamente all'ufficio Anagrafe del Comune di Sant'Agostino
Orari di Apertura al Pubblico
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16 alle 18
Sabato dalle 9.00 alle 12.00
per raccomandata, indirizzata a:
Ufficio Anagrafe
Comune di Sant'Agostino,
Piazza Marconi n. 2
44047 Sant'Agostino (Fe)
per fax al numero 0532 845228
per via telematica al seguente indirizzo: comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it
l'invio della dichiarazione in modalità telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Sarà quindi possibile trasmettere le istanze attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure, in mancanza della PEC, attraverso la mail personale, avendo comunque cura di allegare la scansione della dichiarazione autografa nel caso in cui la stessa non sia firmata digitalmente.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.L'Ufficio Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
]]>Alla dichiarazione anagrafica occorre allegare copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrive il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Inoltre:
I Cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:
direttamente all'ufficio Anagrafe del Comune di Sant'Agostino
Orari di Apertura al Pubblico
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16 alle 18
Sabato dalle 9.00 alle 12.00
per raccomandata, indirizzata a:
Ufficio Anagrafe
Comune di Sant'Agostino,
Piazza Marconi n. 2
44047 Sant'Agostino (Fe)
per fax al numero 0532 845228
per via telematica al seguente indirizzo: comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it
l'invio della dichiarazione in modalità telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Sarà quindi possibile trasmettere le istanze attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure, in mancanza della PEC, attraverso la mail personale, avendo comunque cura di allegare la scansione della dichiarazione autografa nel caso in cui la stessa non sia firmata digitalmente.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'Ufficio Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà entro i due giorni lavorativi successivi a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine deve comunicare al cittadino interessato l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve nessuna comunicazione da parte del Comune, l'iscrizione anagrafica si considera confermata, con applicazione della regola del silenzio-assenso
Un passaporto è un documento di riconoscimento formale o una certificazione emessa da un governo statale che identifica il portatore come un cittadino di quel particolare stato e richiede il permesso, nel nome della sovranità o governo dello stato emittente, di entrare e passare per altri stati
l passaporto italiano è un documento rilasciato ai cittadini italiani per effettuare viaggi all'estero.
Il Passaporto è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, nella maggior parte dei casi a mezzo delega al Questore
Sul sito della Polizia di Stato sono pubblicate tutte le informazioni sulle modalità del rilascio e del rinnovo del passaporto, per i cittadini maggiorenni, e le indicazioni da seguire per in caso di cittadini minorenni.
Servizio Passaporti - Polizia di Stato
Per informazioni:
Questura di Ferrara
Corso Ercole I d'Este n.26 - 44121 Ferrara
telefono: 0532-294311
fax: 0532-294777
L'art. 10 del Decreto Legge 70/2011 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" ha profondamente innovato la normativa per il rilascio della carta di identità.
Le nuove norme prevedono infatti l'emissione delle carte di identità a tutti i Cittadini residenti di qualunque età.
Con circolare n. 15 del 26 maggio 2011 sono state introdotte dal Ministero dell'Interno nuove disposizioni per il rilascio della carta di identità ai minori.
E' stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stata stabilita una validità temporale diversificata a seconda dell'età del minore.
Il minore deve presentarsi personalmente e con i genitori, o chi ne esercita la patria potestà, munito di :
Le nuove disposizioni prevedono che:
"Per i minori di età inferiore ai quattordici anni, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati."
Il documento viene rilasciato al momento della richiesta. Il costo è di € 5,42.
]]>Richiesta diretta dell'interessato agli sportelli dei Servizi Demografici
Essere residenti nel Comune di Sant'Agostino
La carta di identità può essere rilasciata anche ai non residenti (in casi eccezionali), acquisendo il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza.
Per i Cittadini Italiani
RILASCIO
RINNOVO o sostituzione (per deterioramento):
Per i Cittadini Stranieri
Oltre ai documenti già indicati, occorrono passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità.
N.B. Non è previsto il rilascio della carta di identità ai Cittadini Stranieri non residenti in Italia.
In caso di smarrimento o furto
Il documento viene rilasciato al momento della richiesta. Il costo è di € 5,42.
La carta di identità ha una validità di
e non deve essere cambiata in caso di trasferimento di residenza in altro Comune.
Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha allungato la vita burocratica della carta di identità e stabilisce l'estensione della validità a 10 anni a tutte le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Tutti coloro che sono in possesso di una carta di identità rilasciata tra il 26 giugno 2003 ed il 24 giugno 2008 possono recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune per farsi apporre sul documento la dicitura "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008 numero 112 fino al ........"
In caso di rilascio verrà invece apposta automaticamente la scadenza decennale corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, successiva a quella normalmente prevista.
Per i maggiorenni la carta di identità è valida per l'espatrio, se dichiarano di non trovarsi nelle condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.
Per i minorenni e gli interdetti la carta di identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore (qualità che può anche essere autocertificata) o con il nulla osta del giudice tutelare.
I minori di anni 14 possono espatriare a condizione che:
Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta di identità, si consiglia la consultazione del sito "Viaggiare sicuri" nel quale, selezionando il paese desiderato si potrà accedere alla scheda informativa.
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