Assegno al nucleo familiare
CHE COSA E’
L’assegno al nucleo familiare, disciplinato dall’art. 65 della Legge 448/1998, è un intervento di sostegno per le famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
REQUISITI REDDITUALI
Per ottenere l’assegno al nucleo familiare, il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare del richiedente non devono superare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) vigente alla data di presentazione della domanda.
Per l’anno 2016 il valore dell’I.S.E.E. da non superare è pari ad €. 8.555,99, con riferimento ad un nucleo familiare composto da 5 persone.
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno.
Alla domanda occorre allegare dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione I.S.E.E.
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purchè sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.
CONCESSIONE E MISURA DELL’ASSEGNO
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS con cadenza semestrale posticipata.
Per l’anno 2016 l’importo mensile dell’assegno è pari ad €. 141,30 e viene corrisposto per un periodo massimo di 13 mensilità per un importo totale pari ad €. 1.836,90.