Posticipo pagamento fatture CMV.
E’ facoltà del cliente posticipare il pagamento della fattura senza incorrere in interessi di mora fino al 20 novembre 2012 (Delibera dell’ Autorità per l’ Energia Elettrica ed il Gas n.314/12) oppure scegliere di pagare regolarmente nei termini indicati, per evitare l’accumulo degli importi di più fatture alla scadenza del periodo di sospensione.
Nel caso sia attiva la modalità di pagamento in conto corrente bancario o postale, l’addebito sarà regolarmente eseguito alla data di scadenza indicata in fattura.
Qualora il cliente intenda avvalersi della sospensione del pagamento prevista dai provvedimenti citati, dovrà comunicare personalmente alla sua banca di bloccare l’addebito, entro la scadenza indicata in fattura.
Se, per disguidi d'informazione, la banca avesse provveduto al prelievo per il pagamento della fattura, e l'utente, per contro, non intendesse acconsentire al pagamento ma avvalersi della facoltà di posticiparlo, secondo le disposizioni della normativa citata, la CMV Energia sarà disponibile al rimborso, fino alla data ultima del 20/11/2012.